Il dietista è un operatore sanitario
che svolge la propria attività professionale in strutture pubbliche o private,
per individui sani o malati, per singoli o comunità, come dipendente o libero
professionista.
Il Dietista si occupa di tutte
le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della
nutrizione, formula ed attua le diete prescritte dal medico, ne controlla
l’accettabilità da parte del paziente, collabora nell’attuazione delle
politiche alimentari e alla tutela igienico-sanitaria degli
alimenti, collabora con altre figure professionali al trattamento dei disturbi
del comportamento alimentare, elabora la composizione di razioni alimentari
atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione, pianifica
l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati,
svolge attività educativa e di informazione sulla corretta alimentazione.
Il dietista è in possesso della
laurea in dietistica il cui esame finale ha valore di abilitazione di Stato per
l’esercizio della professione.
Codice
di etica professionale
Premessa
Il Dietista è l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.
Il Dietista deve considerare se stesso al servizio del genere umano. Il suo atteggiamento e il suo agire devono essere guidati dal rispetto per le persone e dal desiderio di promuovere la salute.
Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti i dietisti iscritti all’Associazione Nazionale Dietisti. La mancata conoscenza delle norme del presente codice non esime dalla responsabilità disciplinare.
Ogni atto professionale in contrasto con i principi indicati nel codice di etica sarà perseguito con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.
Il Dietista è l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.
Il Dietista deve considerare se stesso al servizio del genere umano. Il suo atteggiamento e il suo agire devono essere guidati dal rispetto per le persone e dal desiderio di promuovere la salute.
Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti i dietisti iscritti all’Associazione Nazionale Dietisti. La mancata conoscenza delle norme del presente codice non esime dalla responsabilità disciplinare.
Ogni atto professionale in contrasto con i principi indicati nel codice di etica sarà perseguito con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.
CAPO I. Responsabilità
professionale
1. Il Dietista svolge la sua
attività in tutti gli ambiti inerenti la nutrizione di individui e/o gruppi di
popolazione in stato di salute o di malattia.
2. Il Dietista evita
discriminazioni verso altre persone sulla base della razza, del sesso, del
credo, della religione, dell’età e dell’origine.
3. Il Dietista deve attenersi
agli atti di competenza del Profilo Professionale (D. M. 14 settembre 1994 n.
744).
4. Il Dietista deve evitare
qualsiasi comportamento che possa screditare la professione.
5. Il Dietista ha il dovere di
valutare il proprio operato nel tempo attraverso l’autoverifica e la
riflessione critica sulle proprie esperienze
6. Il Dietista partecipa alla
formazione professionale permanente e alla ricerca. Diffonde i risultati con
l’obiettivo del miglioramento continuo della professione.
CAPO II. Responsabilità verso
la società
1. Il Dietista deve
interessarsi al benessere della popolazione collaborando con istituzioni,
società scientifiche o enti pubblici (scuole, comunità per anziani ecc.),
industrie del settore alimentare e della ristorazione collettiva, istituti di
ricerca, per l’organizzazione e la promozione di progetti di studio e di
interventi a carattere divulgativo e/o educativo.
2. Il Dietista verifica
costantemente che il suo intervento nutrizionale sia fondato su dati
scientificamente validati e aggiornati e/o basato sui “livelli di assunzione raccomandati”
per la popolazione.
3. Il Dietista permette l’uso
del suo nome o l’indicazione della sua professione per certificare informazioni
nutrizionali riferite aprodotti e/o gruppi di prodotti, solo se:
ha direttamente supervisionato i requisiti nutrizionali del prodotto la fonte dell’informazione è indicata le affermazioni non contengono opinioni o aspettative, ma solo conoscenza
ha direttamente supervisionato i requisiti nutrizionali del prodotto la fonte dell’informazione è indicata le affermazioni non contengono opinioni o aspettative, ma solo conoscenza
4. Il Dietista che desidera
informare il pubblico ed i colleghi dei propri servizi usa informazioni
veritiere e non notizie false e fuorvianti nell’ambito delle normative.
5. Il Dietista può
raccomandare prodotti, in tal caso fornisce complete e chiare informazioni con
dati circa la fonte dell’informazione.
6. Il Dietista non può
avvalersi di cariche politiche o pubbliche o associative per conseguire
vantaggi personali.
CAPO III. Responsabilità verso
l’utente/cliente
1. Il Dietista fornisce
informazioni sufficienti per permettere ai propri assistiti di prendere
decisioni competenti e si accerta che questi comprenda e condivida le scelte
assistenziali a lui dirette.
2. Il Dietista, nel caso di
situazioni in contrasto con la coscienza personale e i principi etici che
regolano la professione, s’impegna a trovare la soluzione operativa più idonea
nel rispetto dell’autonomia e della dignità della persona. Solo in caso di
conflitti insanabili si può valere
dell’obiezione di coscienza.
dell’obiezione di coscienza.
3. Il Dietista deve mantenere
il segreto professionale relativamente allo stato di salute della persona e
alla sua vita privata.
4. Il Dietista raccoglie e
gestisce i dati rispettando la riservatezza delle informazioni che giungono in
suo possesso.
CAPO IV. Responsabilità verso
gli altri operatori
1. Il Dietista mette a
disposizione degli altri operatori sanitari le proprie competenze e collabora
con loro lealmente per la salute dell’utente.
2. Il Dietista rispetta le
competenze professionali degli altri operatori sanitari, collabora con loro
attivamente adoperandosi a elevare lo standard qualitativo della prestazione.
3. Il Dietista ha il dovere di
informarsi, presso gli altri operatori interessati, riguardo il piano
assistenziale e terapeutico della persona a lui affidato.
CAPO V. Responsabilità verso i
colleghi
1.Il Dietista deve collaborare
con i colleghi al fine di condividere informazioni ed esperienze che possono
contribuire a migliorare il livello professionale di ciascuno e ad elevare gli
standard di pratica professionale.
2. Il Dietista deve mantenere
vivo il principio etico della solidarietà collegiale, collaborando perché siano
mantenuti la dignità e il rispetto del profilo professionale nella difesa dello
spirito di onestà e di integrità della professione.
3. Il Dietista valuta
obiettivamente, evitando i pregiudizi, le performance di colleghi, aspiranti
colleghi e studenti, nonché le richieste di adesione all’Associazione,
l’assegnazione di premi o altri riconoscimenti.
4. Il Codice Professionale
deve essere conosciuto e rispettato anche dagli studenti dei corsi di Laurea
durante l’effettuazione del tirocinio pratico.
Fonte http://www.andid.it
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